- Gennaio 9, 2026
Con l’entrata in vigore, il 31 dicembre 2025, della Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, sono state introdotte importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento interviene su più ambiti, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, migliorare la tracciabilità delle informazioni e promuovere una più diffusa cultura della sicurezza.
Formazione obbligatoria entro 30 giorni nei settori turistico-ricettivi e della ristorazione
Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, considerate a basso rischio, viene introdotto un termine massimo di 30 giorni per completare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed eventuale addestramento specifico.
Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’effettivo avvio della prestazione, nel caso di lavoro in somministrazione.
Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’effettivo avvio della prestazione, nel caso di lavoro in somministrazione.
Badge di cantiere digitale e patente a crediti
La normativa introduce il badge di cantiere in formato digitale, inizialmente applicato ai cantieri e interoperabile con la piattaforma nazionale SIISL.
Il badge digitale consente l’immediata disponibilità dei dati identificativi del lavoratore anche tramite dispositivi mobili, semplificando i controlli e riducendo i tempi di gestione.
Il badge digitale consente l’immediata disponibilità dei dati identificativi del lavoratore anche tramite dispositivi mobili, semplificando i controlli e riducendo i tempi di gestione.
In tema di patente a crediti, vengono chiarite le modalità di decurtazione dei punti a seguito di violazioni accertate e notificate. In presenza di infortuni mortali o con inabilità permanente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi.
Novità in materia di prevenzione e formazione
Sono state introdotte modifiche all’art. 113 del D.Lgs. 81/2008 in materia di scale verticali permanenti.
Per le scale con altezza superiore a 5 metri e inclinazione oltre i 75°, è previsto, sulla base della valutazione dei rischi, l’utilizzo di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto oppure di gabbie di sicurezza conformi.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’applicazione delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
Per le scale con altezza superiore a 5 metri e inclinazione oltre i 75°, è previsto, sulla base della valutazione dei rischi, l’utilizzo di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto oppure di gabbie di sicurezza conformi.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’applicazione delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
Il decreto estende inoltre la propria applicazione anche all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, demandando a un successivo DPCM la definizione delle modalità operative.
Tracciamento dei mancati infortuni (near miss)
Per le imprese con oltre 15 dipendenti viene confermato l’obbligo di adottare linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni, quale strumento fondamentale di prevenzione e miglioramento continuo della sicurezza.
Le linee guida dovranno essere adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Le linee guida dovranno essere adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Organizzazioni di volontariato della protezione civile
La legge di conversione estende la disciplina anche alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, introducendo standard minimi nazionali di sicurezza.
Viene chiarito che i rappresentanti legali e i volontari non sono equiparati alle figure del datore di lavoro, dirigente o preposto e che le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono considerati luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Viene chiarito che i rappresentanti legali e i volontari non sono equiparati alle figure del datore di lavoro, dirigente o preposto e che le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono considerati luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Per un supporto personalizzato all’implementazione delle misure, il team tecnico di iSAFE srl è a disposizione
Cliccando sul link sottostante sarà possibile scaricare la circolare informativa realizzata da iSAFE srl.
Circolare n.-1.26 – Conversione dl 159-2025

