A seguito dell’introduzione del comma 3-ter dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a possedere un’adeguata formazione specifica prima di assumere qualsiasi ruolo di coordinamento.
Questo obbligo formativo è:
  • Immediatamente esigibile, senza necessità di decreti attuativi
  • Non derogabile, indipendente da eventuali previsioni transitorie (come quelle dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025)
  • Distinto e autonomo rispetto alla formazione prevista dall’art. 37 per i lavoratori
Le recenti pronunce della Cassazione (es. sent. 930/2023, 2036/2025) hanno chiarito che la mancata formazione specifica comporta responsabilità penale diretta per il datore di lavoro, in caso di infortuni o violazioni in cantiere.
 
UN OBBLIGO CHE NON PUÒ ESSERE DELEGATO
 
La mancata formazione integra violazione sostanziale, con possibili sanzioni ai sensi dell’art. 157 D.Lgs. 81/2008 e responsabilità ex artt. 589-590 c.p.

Si tratta di un requisito strategico che rafforza la sicurezza operativa e tutela l’intera struttura aziendale.
 
OFFERTA FORMATIVA
Corso base 16 ore + Modulo Cantieri 6 ore
Modalità: in presenza (Villorba), videoconferenza oppure e-learning
Date modalità presenza o videoconferenza: tra il 28 agosto e il 4 settembre 2025
Per ulteriori chiarimenti o per un supporto operativo nell’iscrizione al corso, il nostro Team è a vostra disposizione.
 

Cliccando sul link sottostante sarà possibile scaricare la circolare informativa realizzata da iSAFE srl.

Circolare n. 7 – Formazione DL edilizia