Il 17 aprile 2025 è stata diffusa la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attualmente si attende la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte:
1. Cambiamenti nei percorsi formativi e di aggiornamento
Formazione dei Preposti:
La durata minima del corso aumenta da 8 a 12 ore e non sarà più consentita la modalità e-learning. L’aggiornamento diventa biennale, oppure dovrà essere effettuato ogni volta che se ne ravvisi la necessità, con una durata minima di 6 ore. I preposti che abbiano seguito il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo dovranno completare l’aggiornamento entro 12 mesi da tale data.
Formazione dei Dirigenti:
La durata complessiva del corso scende da 16 a 12 ore, a cui si aggiunge un modulo specifico di 6 ore per i dirigenti di imprese attive nei cantieri temporanei o mobili. La periodicità dell’aggiornamento resta quinquennale, con una durata minima di 6 ore.
Formazione dei Datori di Lavoro (DL):
Viene introdotto un nuovo percorso formativo di 16 ore, con un modulo integrativo di 6 ore dedicato ai cantieri, valido anche ai fini dell’“adeguata formazione” prevista dall’art. 97 del Testo Unico. I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati:
Lavoratori, datori di lavoro e autonomi operanti in tali ambienti dovranno aggiornarsi ogni 5 anni, con almeno 4 ore di formazione pratica.
2. Nuove regole per il riconoscimento dei crediti formativi
- Il corso per datori di lavoro non sostituisce più la formazione per RLS.
- Il corso per ASPP ora copre integralmente la formazione DL-RSPP, non solo parzialmente.
- L’aggiornamento per Dirigenti e Lavoratori non esonera più dall’aggiornamento specifico per Preposti.
3. Obbligo di verifica dell’apprendimento
La verifica dell’apprendimento diventa obbligatoria sia al termine del corso che durante l’attività operativa.
4. Requisiti dei formatori
I docenti dovranno dimostrare almeno 3 anni di esperienza documentata. I datori di lavoro che soddisfano i requisiti per svolgere direttamente i compiti del SPP potranno formare solo i propri lavoratori, preposti e dirigenti.
5. Nuovi contenuti formativi
I corsi includeranno una sezione specifica su molestie e violenze sul lavoro e dovranno prevedere strumenti di supporto linguistico per i lavoratori stranieri.
6. Progetto formativo strutturato
Tutti i corsi – sia di formazione che di aggiornamento – dovranno prevedere un progetto formativo con verbali delle verifiche finali, redatti dal soggetto formatore e contenenti informazioni specifiche.
7. Formazione a distanza
La bozza disciplina in modo dettagliato l’impiego della formazione in e-learning e in videoconferenza sincrona, indicando quali corsi potranno essere svolti da remoto e secondo quali condizioni.

